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  2. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti / AVS

A quali condizioni posso rimanere assicurato/a nell’AVS, se il mio datore di lavoro mi manda temporaneamente a lavorare all’estero?

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Se il datore di lavoro distacca un dipendente temporaneamente, vale a dire di regola al massimo per sei anni, in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, il dipendente rimane assicurato nell’AVS durante questo periodo. A tal fine, il datore di lavoro gli procura un certificato di distacco presso la propria cassa di compensazione (o, in caso di impieghi di durata più lunga, presso l’UFAS), che il dipendente potrà presentare all’estero in modo da essere esonerato dall’obbligo assicurativo nello Stato in questione.

Il distacco è possibile negli Stati seguenti:

Albania, Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA.

Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero

Promemoria concernente il distacco CH-UE

Promemoria concernente il distacco CH-AELS

Promemoria concernente il distacco in Stati contraenti (senza UE/AELS)

Promemoria concernente il distacco in Stati non contraenti

Certificato relativo alla legislazione applicabile (A1)

Opuscolo 10.01 "Salariati all’estero e i loro familiari"

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