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Chi ha diritto alle prestazioni complementari (PC)?

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Si ha diritto alle PC se:

• si ha diritto a una rendita dell’AVS (anche anticipata), a una rendita dell’AI, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o a un’indennità giornaliera dell’AI per almeno sei mesi, e

• si dispone di una sostanza non superiore a 100 000 franchi (persone sole) o 200 000 franchi (coppie sposate), e

• si ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, e

• si ha la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE/AELS, o

 • si ha la cittadinanza di uno Stato terzo e si è dimorato ininterrottamente in Svizzera per almeno dieci anni. Per i rifugiati e gli apolidi questo termine è di cinque anni.

Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti opuscoli informativi:

Opuscolo informativo «5.01 Prestazioni complementari all'AVS e all'AI»

Opuscolo informativo «5.02 Diritto alle prestazioni complementari all’AVS e all’AI»

Ulteriori domande

A chi ci si può rivolgere per chiedere informazioni e presentare una richiesta di prestazioni complementari (PC)?
Come sono calcolate le prestazioni complementari (PC)?
Come viene computata la sostanza nel calcolo delle prestazioni complementari (PC)?
Il contributo di solidarietà versato alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari è computato quale sostanza per il calcolo delle prestazioni complementari (PC)?
Quali sono le principali spese di malattia e d’invalidità rimborsate tramite le PC?
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