Hanno diritto agli accrediti per compiti assistenziali gli assicurati che si occupano di parenti che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare.
Sono considerati parenti il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni, i bisnonni, i nipoti, i suoceri, i figliastri nonché il partner che vive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
La persona bisognosa di cure e quella che l’assiste devono vivere non troppo distanti l’una dall’altra. Questa condizione è adempiuta se la distanza tra le due persone non supera i 30 chilometri o l’ora di tragitto. Nel caso dei partner, l’assicurato deve vivere nella medesima economia domestica.
Gli accrediti per compiti assistenziali non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto, ma supplementi al reddito dell’attività lucrativa, e sono registrati nel conto individuale. L’importo dell’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento della nascita del diritto alla rendita. Nel caso dei coniugi, l’accredito è suddiviso per metà durante gli anni civili di matrimonio. La media degli accrediti per compiti assistenziali viene calcolata dividendo la somma dei medesimi per la durata di contribuzione complessiva.