Il patrigno o la matrigna può avere diritto all’indennità di assistenza, a condizione che viva nella medesima economia domestica di uno dei genitori che ha l’autorità parentale e la custodia parentale, siano esse esclusive o congiunte. Se sussiste un rapporto di filiazione con i due genitori, il patrigno o la matrigna ha diritto all’indennità soltanto se uno dei genitori rinuncia del tutto al proprio diritto.
I genitori affilianti hanno diritto all’indennità se hanno accolto durevolmente gli affiliati nella propria economia domestica per prendersene cura ed educarli. I genitori affilianti sono riconosciuti come tali se accolgono minori al di fuori della casa dei genitori e se l’autorità competente ha rilasciato loro un’autorizzazione in tal senso.