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A quale sistema di sicurezza sociale sono assoggettato/a in caso di legame con uno Stato dell’UE/AELS?

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Per principio, si è assicurati nello Stato in cui si lavora (principio del luogo di lavoro), a prescindere dal luogo di residenza. La situazione è però diversa in caso di distacco.

Se si lavora simultaneamente in più Stati, si applicano le regolamentazioni speciali esposte di seguito.

  • Vivo in Svizzera e lavoro sia qui che in uno Stato dell’UE o dell’AELS in qualità di salariato/a

Le persone in tale situazione sono assicurate in Svizzera per tutti i redditi conseguiti in entrambi i Paesi, se esercitano almeno il 25 per cento della loro attività in Svizzera. Come di consueto, il datore di lavoro svizzero effettua con la sua cassa di compensazione il conteggio dei contributi dovuti sul reddito conseguito in Svizzera. La cassa di compensazione rilascia ai lavoratori un certificato A1 che li esonera dall’obbligo assicurativo e contributivo all’estero e che essi presentano al loro datore di lavoro estero, il quale è tenuto a effettuare il conteggio dei contributi con l’AVS svizzera.

Le persone che esercitano meno del 25 per cento della loro attività lucrativa in Svizzera sono per principio assicurate nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro estero. Fa eccezione il caso in cui queste persone lavorino al di fuori del proprio Stato di residenza presso più datori di lavoro aventi sede in diversi Stati: esse sono allora assicurate nello Stato di residenza.

Un datore di lavoro situato in uno Stato dell’UE o dell’AELS senza stabilimenti d’impresa in Svizzera può concordare con i suoi dipendenti impiegati in Svizzera che questi ultimi assumano gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il pagamento dei contributi in Svizzera. In tal caso, le regole di coordinamento dell’UE prevedono che il datore di lavoro versi ai suoi dipendenti, oltre al salario, anche i suoi contributi. Il datore di lavoro rimane però debitore dei contributi.

  • Non lavoro nello Stato in cui vivo, ma in altri due Stati dell’UE/AELS

I dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro in due o più Paesi, ma non in quello di residenza, sono assoggettati al sistema di sicurezza sociale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Ai dipendenti che lavorano per più datori di lavoro con sedi in Stati diversi si applica invece l’assoggettamento nello Stato di residenza per l’intero reddito conseguito.

  • Lavoro al contempo come indipendente e come salariato/a

Chi lavora come indipendente in uno Stato e come salariato in un altro è assoggettato al sistema di sicurezza sociale dello Stato in cui esercita l’attività lucrativa salariata.

Accordo giusta l’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 tra lavoratore e datore di lavoro

Opuscolo 10.01 "Salariati all’estero e i loro familiari"

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