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A quali prestazioni hanno diritto gli eventuali superstiti in caso di morte della persona assicurata?

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In caso di morte della persona assicurata, l'istituto di previdenza versa rendite per superstiti alle persone seguenti:

  • Coniuge o partner registrato superstite

Il coniuge o partner registrato superstite ha diritto a una rendita vedovile se alla morte del coniuge o partner registrato adempie una delle due condizioni seguenti:

  • deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
  • ha compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

La rendita minima LPP ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità. Il coniuge o partner registrato superstite che non adempie nessuna delle condizioni summenzionate ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

  • Ex coniuge o partner registrato superstite

Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova a condizione che:

  • il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e
  • al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 del Codice civile (CC).

Dopo la morte dell’ex partner registrato, l'ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che:

  • l’unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
  • al momento dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC o l’articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.

Le prestazioni per i superstiti dell’istituto di previdenza possono essere ridotte se, sommate alle prestazioni per superstiti dell’AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata; la riduzione è limitata all’importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d’invalidità dell’AI o a una rendita di vecchiaia dell’AVS.

  • Orfani

I figli del defunto hanno diritto a una rendita per orfani. Lo stesso diritto spetta agli affiliati, se la persona defunta doveva provvedere al loro sostentamento.

La rendita ammonta al 20 per cento della rendita intera d’invalidità cui avrebbe avuto diritto l’assicurato. La rendita è versata fino all'età di 18 anni (o 25, se l'orfano svolge un tirocinio o una formazione).

 

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