Per principio, chi si trasferisce all’estero non è più assoggettato all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera. Tuttavia, le convenzioni di sicurezza sociale prevedono eccezioni per alcuni gruppi di persone, come i beneficiari di rendita, i frontalieri o i lavoratori distaccati.
I frontalieri e i beneficiari di una rendita svizzera che vivono in determinati Stati dell’UE possono essere esentati dall’obbligo assicurativo in Svizzera e assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione). La richiesta di esenzione dall’assicurazione malattie obbligatoria deve essere presentata all’ufficio cantonale competente o, per i beneficiari di rendite, all’Istituzione comune LAMal entro tre mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo.
Maggiori informazioni: Assicurazione malattie: Obbligo d’assicurazione