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Gli aiuti finanziari sono calcolati in base alle indicazioni fornite dall’organizzazione richiedente in merito all’anno precedente. In base ai criteri quantitativi e qualitativi viene attribuito un punteggio. L’importo complessivo disponibile è ripartito, in misura proporzionale al punteggio ottenuto, tra le organizzazioni che adempiono le condizioni di base per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAG.