Rispondi
Nei rapporti con gli Stati dell’UE e dell’AELS si applica il principio del luogo di lavoro. Gli assegni familiari vanno quindi richiesti laddove è esercitata un’attività lucrativa, anche se l’avente diritto e/o i figli vivono in un altro Paese. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, gli assegni sono versati in primo luogo nel Paese in cui risiedono i figli. Se l’altro genitore lavora in un Paese in cui l’importo degli assegni familiari è più elevato, questo Paese versa la differenza.