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In caso d’impedimento al lavoro (per malattia o infortunio), gli assegni familiari continuano ad essere versati per il mese in cui è iniziato l’impedimento e per i tre mesi seguenti.
Trascorso questo periodo, l’altro genitore può richiedere gli assegni familiari. Se non vi ha diritto, vi è la possibilità d’inoltrare una richiesta di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa.