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Le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) non hanno diritto agli assegni familiari secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam).
Tuttavia, ricevono dall’AD un supplemento sull’indennità giornaliera di disoccupazione corrispondente all’importo degli assegni per i figli o degli assegni di formazione versati nel Cantone di domicilio. In caso di disoccupazione non viene versato né l’assegno di nascita né l’assegno di adozione.
Il supplemento è però concesso in via sussidiaria: l’AD non versa alcun supplemento se per lo stesso periodo e per lo stesso figlio una persona esercitante un’attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.