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Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari, se adempiono le condizioni seguenti:
- la persona che presenta la richiesta di prestazioni è domiciliata in Svizzera;
- è riconosciuta quale persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS;
- ha un reddito imponibile di al massimo 43 020 franchi all’anno (alcuni Cantoni hanno adottato regolamentazioni più generose):
- non vengono percepiti prestazioni complementari dell'AVS/AI.
La persona che diventa priva di attività lucrativa durante l’anno ha diritto agli assegni familiari dal momento in cui adempie queste condizioni; questo significa che può iniziare a percepire le prestazioni anche se l’anno è già in corso.
Il diritto agli assegni familiari è tuttavia sussidiario: se per lo stesso periodo e per lo stesso figlio una persona esercitante un’attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari, il suo diritto è prioritario.