Rispondi
Sì, a condizione che l’interruzione non superi i cinque mesi e il giovane prosegua la formazione immediatamente dopo. Sono considerati interruzioni:
- la scuola reclute (durata da 18 a 21 settimane), se si svolge in un periodo senza lezioni (p. es. tra la maturità e l’inizio degli studi universitari), oppure
- periodi di servizio militare (p. es. scuola reclute frazionata) durante le vacanze di semestre.
Per contro, il giovane non è ritenuto in formazione se compie periodi di servizio più lunghi (p. es. servizio militare in ferma continuata o servizio pratico).