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Gli assicurati possono far verificare se hanno diritto a prestazioni complementari (PC) all'AI. Le PC all’AVS e all’AI sono d’ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Assieme all’AVS e all’AI esse costituiscono la base della sicurezza sociale del nostro Stato.
Le PC sono assegnate dai Cantoni e si dividono in due categorie:
- prestazioni annue pagate mensilmente e
- rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
Le PC sono concesse alle persone che:
- hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI o, a partire dal compimento del 18° anno d’età, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o che beneficiano di un’indennità giornaliera dell’AI per un periodo di almeno sei mesi; e
- dispongono di una sostanza non superiore a 100 000 franchi (persone sole) o 200 000 franchi (coppie sposate); e
- sono domiciliate in Svizzera e vi dimorano effettivamente e
- sono in possesso della cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE/AELS; o
- sono di cittadinanza straniera e vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque anni.
Per ulteriori informazioni si vedano gli opuscoli
Opuscolo 5.01 - Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
Opuscolo 5.02 - Diritto alle prestazioni complemenari all'AVS e all'AI
Calcolo approssimativo per vedere se si ha diritto alle prestazioni complementari.