Sono considerate come indipendenti per l’AVS le persone che, da un lato, lavorano a proprio nome e per proprio conto e, dall’altro, lavorano autonomamente dal punto di vista economico-aziendale e sostengono personalmente il rischio economico dell’attività. Si sostiene personalmente il rischio economico dell’attività quando si effettuano investimenti significativi per scopi professionali, si dispone di propri locali aziendali, si impiega personale, ci si procura personalmente i mandati e si assumono le spese generali e il rischio d’incasso. Gli indipendenti possono organizzare il proprio lavoro liberamente e autonomamente: stabiliscono il proprio orario di lavoro e possono affidare mandati a terzi.
Eventuali accordi contrattuali stipulati con i mandatari in base ai quali questi ultimi sono considerati come indipendenti e devono effettuare personalmente il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione non sono determinanti per l’AVS.
La qualità di indipendente o salariato nell’AVS viene stabilita caso per caso dalla cassa di compensazione.
Nel caso degli assicurati che esercitano simultaneamente più attività, per ogni reddito dell’attività lucrativa va verificato se provenga da un’attività indipendente o salariata. È anche possibile che un assicurato lavori al contempo come salariato per un’impresa e come indipendente per un’altra. L’AVS non considera gli assicurati esclusivamente come dipendenti o esclusivamente come indipendenti.
Chi vuole affiliarsi all’AVS in qualità di indipendente deve annunciarsi alla competente cassa di compensazione AVS e fornirle tutti i documenti comprovanti la sua attività lucrativa indipendente (p. es. contratto di locazione di locali di lavoro, giustificativi di mandati, fatture di investimenti effettuati, contratti di lavoro, documentazione delle firme, biglietti da visita, listini dei prezzi ecc.).
È competente la cassa del Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede l’impresa. I membri di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale devono annunciarsi a quest’ultima.
Le persone che sono considerate indipendenti ai sensi dell’AVS non dispongono di un’assicurazione contro la disoccupazione né di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e non rientrano nemmeno nel regime obbligatorio della previdenza professionale.
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.09 "Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere"
Guida assicurazioni sociali – Guida pratica per le PMI (PDF, 912 kB, 20.12.2021)
Portale PMI per piccole e medie imprese
Casse cantonali di compensazione