Rispondi
A determinate condizioni, si può rimanere affiliati all’AVS, se si lavora all’estero per un datore di lavoro svizzero. Nella pratica, si possono presentare due casi:
a) il periodo di distacco è terminato oppure
b) si lavora in uno Stato non contraente senza possibilità di distacco.
In entrambi i casi, si tratta di una continuazione dell’assicurazione obbligatoria, che può essere conclusa oltre all’eventuale assicurazione obbligatoria nello Stato estero.
Le condizioni per tale continuazione dell’assicurazione sono adempiute se:
- il datore di lavoro vi acconsente;
- la persona è stata assicurata nell’AVS ininterrottamente per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della partenza o della conclusione del periodo di distacco. Non è invece necessario avere anche versato contributi in questi cinque anni (i minorenni e le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio dell’importo minimo sono esonerati dall’obbligo contributivo);
- la richiesta di continuazione dell’assicurazione è presentata entro sei mesi dall’uscita dall’AVS;
- il salario è versato dal datore di lavoro svizzero. Se si è remunerati anche all’estero, i contributi sono dovuti anche su questi elementi del salario.
La continuazione dell’assicurazione vale solo per il lavoratore in questione, ma non per il coniuge o il partner registrato.