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Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base di due elementi:
- gli anni di contribuzione computabili e
- il reddito annuo medio determinante.
Ha diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44) chi ha versato i contributi AVS senza interruzioni a partire dal 21° anno d’età fino alla fine dell’anno civile precedente il raggiungimento dell’età di riferimento.
Se l’avente diritto presenta lacune contributive, la durata di contribuzione è incompleta e viene quindi concessa soltanto una rendita parziale. Di regola, una lacuna contributiva di un anno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 per cento.
L’ammontare della rendita dipende anche dal reddito annuo medio, che è composto:
- dalla media dei redditi assicurati rivalutati,
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti educativi e
- dalla media degli eventuali accrediti per compiti assistenziali.
Opuscolo informativo 3.01 "Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS"