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Le provvedimenti relative alla situazione in Ucraina vietano, (art. 15 comma 2 UKR-Vo) fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Questo divieto si applica anche agli organismi di assicurazione sociale che versano prestazioni in denaro