Quando possono essere versate le prestazioni del pilastro 3a?
Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che la persona titolare della previdenza raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS (età di riferimento) e al più tardi cinque anni dopo a condizione che prosegua un’attività lucrativa.
Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se la persona in questione:
- percepisce una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio invalidità non è assicurato;
- desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
- lascia definitivamente la Svizzera;
- intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.
Inoltre l’avere del pilastro 3a può essere utilizzato per il riscatto di prestazioni di un istituto di previdenza del 2° pilastro o essere trasferito in un’altra forma di previdenza del pilastro 3a.