Quando possono essere versate le prestazioni del pilastro 3a?

Quando possono essere versate le prestazioni del pilastro 3a?

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Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che la persona titolare della previdenza raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS (età di riferimento) e al più tardi cinque anni dopo a condizione che prosegua un’attività lucrativa.

Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se la persona in questione:

  • percepisce una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio invalidità non è assicurato;
  • desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
  • lascia definitivamente la Svizzera;
  • intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.

Inoltre l’avere del pilastro 3a può essere utilizzato per il riscatto di prestazioni di un istituto di previdenza del 2° pilastro o essere trasferito in un’altra forma di previdenza del pilastro 3a.

Le prestazioni complementari (PC) devono essere restituite?

Le prestazioni complementari (PC) devono essere restituite?

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Per quanto riguarda la restituzione delle PC bisogna distinguere tra PC percepite legalmente e PC percepite indebitamente.

Se risulta a posteriori che, ad esempio, al momento in cui sono state calcolate le PC la sostanza dell’avente diritto era superiore all’importo noto o da lui indicato (PC percepite indebitamente), la somma ricevuta in eccedenza deve essere restituita. Visto che i dati allora utilizzati per il calcolo delle PC sono cambiati, di fatto nel periodo in questione l’interessato aveva più soldi a disposizione di quanto era stato accertato. La decisione iniziale deve dunque essere rettificata. Una tale evenienza può realizzarsi, per esempio, quando viene concessa retroattivamente una rendita AI superiore all’importo computato al momento del calcolo delle PC.

A partire dal 1° gennaio 2021, dopo il decesso del beneficiario le PC percepite legalmente devono essere restituite dagli eredi attingendo all’eredità. Questo vale tuttavia solo per la parte di eredità eccedente i 40 000 franchi. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste soltanto dopo il decesso del coniuge superstite. L’obbligo di restituzione concerne esclusivamente le PC versate a partire dal 1° gennaio 2021.

Chi paga i contributi alla previdenza professionale obbligatoria?

Chi paga i contributi alla previdenza professionale obbligatoria?

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I contributi alla previdenza professionale sono ripartiti tra i lavoratori e il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pagare almeno il 50 per cento dei contributi complessivi. Ogni mese deduce i contributi dal salario dei suoi dipendenti e li versa insieme alla sua parte all'istituto di previdenza.

Quali disposizioni valgono per le persone impiegate presso più datori di lavoro?

Quali disposizioni valgono per le persone impiegate presso più datori di lavoro?

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Innanzitutto occorre considerare ogni salario separatamente. Se uno dei salari supera l'importo annuo minimo di 22'050 franchi (importo valido dall'1.1.2023), questo salario deve essere assicurato obbligatoriamente alla previdenza professionale da parte del datore di lavoro.

Se nessuno dei salari è superiore a 22'050 franchi ma il loro totale supera questa soglia è possibile assicurarsi a titolo facoltativo presso l’istituto collettore LPP oppure presso l'istituto di previdenza di uno dei datori di lavoro, se il suo regolamento prevede questa possibilità.

Se si è già assicurati obbligatoriamente per uno dei salari presso l'istituto di previdenza di uno dei datori di lavoro, si ha la possibilità di concludere un'assicurazione complementare per i salari versati dagli altri datori di lavoro presso il medesimo istituto di previdenza, se il suo regolamento prevede questa possibilità, oppure presso l’istituto collettore LPP.

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