Rispondi
Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che la persona titolare della previdenza raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS (età di riferimento) e al più tardi cinque anni dopo a condizione che prosegua un’attività lucrativa.
Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se la persona in questione:
- percepisce una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio invalidità non è assicurato;
- desidera avviare un'attività lucrativa indipendente;
- lascia definitivamente la Svizzera;
- intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario.
Inoltre l’avere del pilastro 3a può essere utilizzato per il riscatto di prestazioni di un istituto di previdenza del 2° pilastro o essere trasferito in un’altra forma di previdenza del pilastro 3a.