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Il divorzio comporta una ripartizione degli averi LPP tra i coniugi. La ripartizione concerne gli averi acquisiti da ciascuno dei coniugi durante gli anni di matrimonio, ma non quelli acquisiti prima del matrimonio. Dal 1° gennaio 2017 si procede alla ripartizione anche quando uno dei coniugi riceve una rendita d'invalidità o di vecchiaia del 2° pilastro.
Inoltre il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova in caso di decesso dell'ex coniuge, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che al momento del divorzio gli sia stato accordato un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.