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Le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che al loro decesso avrebbe diritto a una rendita per orfani. L'ammontare della rendita per i figli delle persone invalide è stabilito nel regolamento dell'istituto di previdenza. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità e, in base alle prescrizioni minime della LPP, ammonta di regola al 20 per cento della rendita d'invalidità.