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Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a nell’anno in cui effettua il riscatto e deve esserlo stato anche nell’anno per il quale intende colmare una lacuna contributiva. Deve dunque disporre di un reddito soggetto all’AVS in entrambi gli anni. Il riscatto è inoltre possibile soltanto se, nell’anno in cui viene effettuato, la persona in questione ha già versato il contributo massimo nel pilastro 3a (2026: fr. 7258).