Per i figli residenti all’estero gli assegni familiari sono versati solo se la Svizzera vi è tenuta in virtù di accordi internazionali. La Svizzera ha concluso accordi in tal senso con gli Stati dell’UE e dell’AELS. In virtù di questi accordi, nel caso dei cittadini di Stati dell’UE e dell’AELS gli assegni familiari vengono versati per i figli residenti negli Stati contraenti. I rifugiati riconosciuti sono parificati ai cittadini di Stati dell’UE e dell’AELS.
Se, ad esempio, un genitore lavora in Svizzera e il figlio vive in uno Stato dell’UE, per principio il genitore ha diritto agli assegni familiari per questo figlio, se ha la cittadinanza svizzera, di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure se è un rifugiato riconosciuto.
A seguito della Brexit, le seguenti regole si applicano al Regno Unito:
- Le persone (cittadini britannici, svizzeri e dell'UE) che si trovavano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 continuano ad avere diritto agli assegni familiari, anche per i bambini nati dopo tale data;
- per le persone che si trovano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli assegni familiari non vengono esportati.
In tutti gli altri casi gli assegni familiari non vengono esportati, fatta eccezione, a determinate condizioni, per i salariati distaccati da un datore di lavoro con sede in Svizzera.