Le persone che sono state assicurate in più Stati soggetti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) avranno diritto, raggiunta l’età di riferimento o quella di pensionamento degli Stati in questione, a una rendita parziale di ciascuno degli Stati, a condizione di aver compiuto un periodo minimo di assicurazione di un anno in ogni singolo Stato. Ogni prestazione è determinata secondo le condizioni previste dalla legislazione in vigore nello Stato interessato e si basa sui periodi di assicurazione compiuti nello Stato in questione.
All’interno dell’area Svizzera/UE/AELS, le rendite possono essere pagate in qualsiasi Paese di residenza. Le rendite svizzere vengono versate anche in molti Stati terzi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet