Normalmente no. La qualità d’assicurato è personale e di norma non si estende automaticamente al coniuge o al/alla partner registrato/a. Tuttavia, se una persona lavora all’estero ed è assicurata obbligatoriamente nell’AVS, il coniuge o il/la partner registrato/a senza attività lucrativa che la accompagna all’estero può aderire all’AVS, indipendentemente dalla cittadinanza, dal luogo di dimora o dal periodo di assicurazione precedente.
In caso di distacco in determinati Stati, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa sono però assicurati automaticamente con il coniuge/il partner registrato distaccato. Questo vale nei Paesi seguenti: Australia, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Canada/Quebec, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Islanda (solo per i cittadini di uno Stato dell’AELS), Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Uruguay e USA.
Per poter aderire all’AVS facoltativa, il coniuge o il/la partner registrato/a in questione deve adempiere personalmente le condizioni d’assicurazione.
Opuscolo 10.01 "Salariati all’estero e i loro familiari"
Opuscolo 10.02 "Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità"