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Esistono altri tipi di congedo previsti dal Codice delle obbligazioni (CO), che non sono però indennizzati tramite le indennità di perdita di guadagno:
- un congedo pagato interamente dal datore di lavoro per i dipendenti che devono assentarsi dal lavoro per assistere un familiare: il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno (v. art. 329h CO);
- l’assistenza ai figli o al coniuge è coperta anche dalle regole generali del diritto del lavoro sul versamento del salario da parte del datore di lavoro in caso d’impedimento al lavoro (v. art. 324a CO).