L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio lordo conseguito prima del congedo di assistenza, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Se al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa l’avente diritto non consegue alcun reddito da lavoro, ma percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione malattie obbligatoria, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’importo dell’indennità di assistenza sarà almeno uguale a quello delle indennità percepite.
Esempi di calcolo
1. Una salariata lavora a tempo pieno in un’impresa come impiegata di commercio e, prima dell’interruzione dell’attività lucrativa, conseguiva un salario mensile medio di 5400 franchi. La sua indennità ammonta dunque a 144 franchi al giorno (5400 X 0,8 / 30 giorni = 144 franchi al giorno).
2. Un lavoratore indipendente esercita un’attività da barbiere. Il calcolo della sua indennità di assistenza si basa sul reddito annuo determinante per l’AVS, convertito in reddito giornaliero. Per questo, il reddito annuo è moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 (giorni). A fronte di un reddito annuo di 45 000 franchi, l’indennità ammonta dunque a 100 franchi al giorno (45 000 X 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno).