a. Al momento della nascita del figlio la madre deve adempiere una delle condizioni seguenti: - esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente; - lavorare nell’azienda del coniuge dietro pagamento di un salario in contanti; - essere disoccupata e percepire indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o presentare un periodo di contribuzione sufficiente ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione; - essere incapace al lavoro per malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo percepire indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o privata; - avere ancora un rapporto di lavoro valido, anche se ha già perso il diritto a percepire un salario o indennità giornaliere.
b. La madre deve inoltre essere stata obbligatoriamente assicurata all’AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio1 e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo. Se è cittadina svizzera oppure di uno Stato dell’UE o dell’AELS, sono considerati anche i periodi di attività compiuti in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Non è necessario che la madre riprenda il lavoro al termine del congedo di maternità. L’adozione non dà diritto all’indennità di maternità.
In caso di nascita prematura, il periodo di assicurazione è ridotto: - a otto mesi, se il parto ha luogo tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza; - a sette mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l’ottavo mese di gravidanza; - a sei mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza. |
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