Per i salariati l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio lordo conseguito prima della nascita del figlio, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Per due settimane di congedo e 14 indennità giornaliere versate, l’importo totale dell’indennità è quindi di al massimo 3080 franchi. Per i lavoratori indipendenti il calcolo dell’indennità si basa sul reddito annuo determinante per l’AVS, convertito in reddito giornaliero. L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito annuo convertito in reddito giornaliero, ma anche in questo caso al massimo a 220 franchi al giorno.
Se al momento della nascita del figlio l’avente diritto non consegue alcun reddito da lavoro, ma percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione malattie obbligatoria, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’importo dell’indennità di paternità o per l’altro genitore sarà almeno uguale a quello delle indennità percepite.
Esempi di calcolo
- Un salariato lavora a tempo pieno in un’impresa come impiegato di commercio e, prima della nascita del figlio, conseguiva un salario mensile di 5400 franchi. La sua indennità ammonta dunque a 144 franchi al giorno (5400 X 0,8 / 30 giorni = 144 franchi al giorno).
- Un lavoratore indipendente esercita un’attività da barbiere e consegue un reddito annuo di 45 000 franchi. La sua indennità ammonta dunque a 100 franchi al giorno (45 000 X 0,8 / 360 giorni = 100 franchi al giorno).