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Il diritto all’indennità di paternità o per l’altro genitore si estingue alla scadenza dei sei mesi dalla nascita del figlio o dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere, nonché in caso di decesso dell’avente diritto o del figlio oppure di estinzione del rapporto di filiazione (p. es. in caso di revoca della paternità).