Si ha diritto a dieci giorni lavorativi di congedo, indipendentemente dal grado di occupazione. Il congedo può essere fruito in una sola volta o sotto forma di singoli giorni o settimane. Come nel caso del congedo di maternità e di adozione, il congedo di paternità o per l’altro genitore comprende il fine settimana (due indennità giornaliere supplementari). Il datore di lavoro può tenere conto del grado di occupazione per fissare il numero di giorni di congedo, a seconda del modo in cui vengono rilevati il tempo parziale e gli orari di lavoro. Bisogna dunque rivolgersi direttamente al datore di lavoro per sapere a quanti giorni di congedo effettivi si ha diritto in caso di occupazione a tempo parziale. In ogni caso, il congedo deve corrispondere a due settimane al massimo ed essere remunerato mediante al massimo 14 indennità giornaliere (per ogni cinque indennità giornaliere riscosse, ne vengono versate due supplementari).
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