Ha diritto all’indennità di paternità il padre legale al momento della nascita del figlio. Il rapporto di filiazione è stabilito dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento di paternità o da una sentenza del tribunale. Ha diritto all’indennità per l’altro genitore la persona che al momento del parto è sposata con la madre del figlio, se quest’ultimo è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge sulla medicina della procreazione.
In caso di adozione non si ha diritto all’indennità di paternità o all’indennità per l’altro genitore. Per avere diritto all’indennità, al momento della nascita del figlio il padre o l’altro genitore deve esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente, oppure essere disoccupato o incapace al lavoro per malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo percepire indennità giornaliere.
Inoltre, deve essere stato assicurato obbligatoriamente all’AVS nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi nel corso di questo periodo.
Per le persone di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE o dell’AELS vengono presi in considerazione anche i periodi di occupazione compiuti in uno Stato dell’UE o dell’AELS.
In caso di nascita prematura, il periodo di assicurazione è ridotto:
- a otto mesi, se il parto ha luogo tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza;
- a sette mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l’ottavo mese di gravidanza;
- a sei mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.