Rispondi
No.
Se all’entrata in vigore delle disposizioni sulla procedura di autorizzazione non si disponeva ancora una formazione nel campo dell’osservazione (art. 7b cpv. 1 lett. e OPGA) o se questa risaliva a più di dieci anni prima, fino al 31 marzo 2020 l’UFAS poteva rilasciare un’autorizzazione, se nei sette anni precedenti i richiedenti avevano svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per assicuratori sociali e tutte le altre condizioni erano adempiute. Scaduto questo termine, non sussiste più alcuna base giuridica per il rilascio di un’autorizzazione provvisoria.