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L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto legali (coniuge o partner registrato superstite e orfani), i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:
- le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lei negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- in assenza di tali beneficiari, i figli della persona defunta che non adempiono le condizioni per essere considerati orfani, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- in assenza dei beneficiari summenzionati, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
- dei contributi pagati dalla persona assicurata o
- del 50 per cento del capitale di previdenza.
L'ammontare delle prestazioni, che vengono di regola versate sotto forma di capitale, è stabilito nel regolamento dell'istituto di previdenza.