Sì, perché le persone beneficiarie di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità. Non lo sono invece per il rischio vecchiaia (pensionamento). Per coprire quest'ultimo possono però mantenere la copertura assicurativa a titolo facoltativo. L'assicurazione può essere mantenuta o presso l'istituto di previdenza dell'ex datore di lavoro, se le sue disposizioni regolamentari lo permettono (il che è raro), o presso l’istituto collettore. Le persone disoccupate devono versare la metà dei contributi per i rischi morte e invalidità. L'altra metà è coperta dall'assicurazione contro la disoccupazione, che in questo caso funge da datore di lavoro. I costi del mantenimento della previdenza a titolo facoltativo (per il rischio vecchiaia) sono invece interamente a carico delle persone assicurate. La prestazione di libero passaggio deve essere depositata presso una fondazione di libero passaggio (banca o assicurazione) oppure direttamente presso l'istituto collettore LPP.
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