Di norma, no. Sono tuttavia previste le eccezioni seguenti.
a) Breve soggiorno all’estero senza trasferimento del domicilio
Se ci si reca all’estero senza lavorarvi, per esempio per un giro del mondo o per motivi di studio, si continua di regola ad avere il domicilio in Svizzera e dunque a essere assicurati obbligatoriamente nell’AVS.
b) Impiego temporaneo all’estero per un datore di lavoro svizzero
Se il datore di lavoro distacca temporaneamente un dipendente in uno Stato membro dell’UE, dell’AELS o in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, il dipendente rimane di norma assicurato obbligatoriamente nell’AVS. Ulteriori indicazioni sono disponibili negli opuscoli informativi sul distacco.
c) Assicurazione supplementare nell’AVS nonostante un’assicurazione obbligatoria all’estero
In certi casi, si può rimanere facoltativamente affiliati all’AVS, ma in aggiunta a un eventuale assoggettamento assicurativo obbligatorio all’estero. A determinate condizioni, questo è possibile in particolare per le persone che:
- non possono (più) essere distaccate, ma lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera che versa loro il salario;
- vivono in Svizzera, ma lavorano in uno Stato estero e (in base al diritto internazionale) sono assicurate in quest’ultimo;
- vivono in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS;
- accompagnano all’estero il coniuge o il partner registrato assicurato e non esercitano alcuna attività lucrativa.
L’accertamento della legislazione applicabile nei rapporti internazionali non è facile. È pertanto opportuno rivolgersi per tempo alla competente cassa di compensazione.
Casse cantonali di compensazione