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È possibile pagare a posteriori contributi per periodi in cui si è stati assicurati nell’AVS (domicilio o svolgimento di un’attività lucrativa in Svizzera). Questo deve però avvenire entro cinque anni dalla conclusione dell’anno civile per il quale i contributi erano dovuti; scaduto questo termine essi cadono in prescrizione.
Il versamento volontario di contributi al fine di ricevere prestazioni più elevate non è ammesso nell’AVS.