Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, fino a quando non smettono di lavorare. Alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento si applica una franchigia di 16 800 franchi per anno civile, sulla quale non vanno versati contributi. A determinate condizioni è possibile rinunciare alla franchigia e versare i contributi sull’intero reddito.
Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e termina al raggiungimento dell’età di riferimento.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono determinati in percentuale del reddito proveniente dall’attività dipendente e indipendente. I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.
Sono soggetti all’obbligo contributivo anche i coniugi o i partner registrati senza redditi dell’attività lucrativa. Nel loro caso, tuttavia, i contributi sono considerati pagati, se sui propri redditi (insieme con i contributi del datore di lavoro) il coniuge o il partner registrato esercitante un’attività lucrativa versa all’AVS, all’AI e alle IPG almeno il doppio del contributo minimo de 514 franchi. Lo stesso vale per gli assicurati che collaborano nell’azienda nel coniuge o del partner registrato, senza percepire un salario in contanti.
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"