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Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a versare contributi sulla totalità dei loro redditi dell’attività lucrativa. Questo vale anche per i redditi provenienti da attività accessorie od occasionali e per i redditi molto esigui.
Tuttavia, sulle retribuzioni che non superano i 2300 franchi per anno civile i contributi sono prelevati solo su richiesta. In caso di importo superiore, i contributi vanno invece pagati sull’intero reddito conseguito.
A questa regola sono previste le due eccezioni esposte di seguito.
- Chi ha un’occupazione in un’economia domestica privata (p. es. per attività di pulizia, lavori domestici o accudimento di anziani, bambini o animali) deve pagare i contributi in ogni caso, a prescindere dall’entità del reddito conseguito. Per contro, i salari fino a 750 franchi per anno e datore di lavoro percepiti da giovani fino a 25 anni occupati in economie domestiche private sono esenti da contributi.
- Il salario delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico vanno conteggiati integralmente.
Opuscolo 2.04 "Contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD sui salari di poco conto"