Per "splitting" si intende la ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente i redditi conseguiti tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del coniuge più anziano.
Per calcolare la rendita di vecchiaia delle persone sposate, vedove o divorziate, i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili completi di matrimonio vengono suddivisi e accreditati a ciascuno in parti uguali. Questa ripartizione dei redditi è denominata "splitting".
Lo splitting viene effettuato:
- non appena entrambi i coniugi raggiungono l’età di riferimento;
- quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AI;
- quando il coniuge di un beneficiario di rendita AI raggiunge l’età di riferimento; o
quando una persona vedova acquisisce il diritto a una rendita AI o raggiunge l’età di riferimento.
In caso di divorzio, i contributi versati durante il periodo del matrimonio vengono ripartiti tra i coniugi. Lo splitting può essere richiesto presso una delle casse di compensazione cui sono stati versati contributi.
V. anche: Opuscolo 1.02 "Splitting in caso di divorzio"
Modulo "Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)"