I cittadini svizzeri, come pure quelli di uno Stato dell’UE o dell’AELS, possono aderire all’assicurazione facoltativa, se lasciano la Svizzera e trasferiscono il domicilio in uno Stato al di fuori dell’UE/AELS. Possono aderire all’assicurazione facoltativa solo se immediatamente prima della partenza sono stati assicurati nell’AVS per almeno cinque anni consecutivi. Non è invece necessario che siano stati soggetti all’obbligo contributivo in questo periodo (i minorenni e le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato esercitante un’attività lucrativa ha versato il doppio dell’importo minimo sono esonerati dall’obbligo contributivo). La dichiarazione di adesione va presentata alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra o alla rappresentanza svizzera all’estero (ambasciata o consolato) entro un anno dal momento dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile aderire all’assicurazione facoltativa.
Nota bene: ognuno deve richiedere per sé l’adesione all’assicurazione facoltativa. I coniugi o partner registrati non sono assicurati automaticamente nell’AVS.
Opuscolo 10.02 "Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità"