L’indennità di assistenza non è versata automaticamente, ma va espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente. I moduli «318.744 – Richiesta d’indennità d’assistenza» e «318.746 – Richiesta successiva d’indennità d’assistenza» possono essere scaricati dal sito Internet del Centro AVS/AI:
Richiesta d’indennità di assistenza
Richiesta successiva d’indennità di assistenza.
Per il versamento dell’indennità è competente una sola cassa di compensazione. Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente la cassa di compensazione del genitore che riceve la prima indennità giornaliera.
La richiesta può essere presentata alla cassa di compensazione competente dalle persone seguenti:
- l’avente diritto: tramite il datore di lavoro, nel caso dei salariati, o rivolgendosi direttamente alla cassa di compensazione, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro;
- il datore di lavoro: se l’avente diritto omette di presentare la richiesta (v. sopra) e il datore di lavoro gli versa un salario durante il congedo di assistenza;
- i familiari (moglie e figli) dell’avente diritto: se quest’ultimo non provvede al proprio sostentamento o non adempie i suoi obblighi di mantenimento.
Il modulo di richiesta successiva per l’indennità di assistenza deve essere presentato per ogni mese in cui è stato preso almeno un giorno di congedo. È possibile far valere il diritto all’indennità di assistenza fino a cinque anni dopo l’ultimo giorno del congedo di assistenza. In seguito, questo diritto si estingue definitivamente.