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Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve restare in ospedale ininterrottamente per almeno due settimane, il diritto all’indennità è prolungato per una durata equivalente a quella della degenza ospedaliera, ma al massimo di 56 giorni. In questo caso, per il congedo di maternità possono essere versate al massimo 154 indennità giornaliere (98 + 56).
La madre può esercitare il diritto a questo prolungamento, se riprende l’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.