Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il genitore superstite (il padre o la moglie della madre, che è considerata come l’altro genitore) può esercitare il diritto al versamento di indennità supplementari. All’altro genitore viene quindi concesso un congedo supplementare di 14 settimane, se adempie le condizioni per il diritto al congedo per l’altro genitore (in precedenza, congedo di paternità). Il diritto alle indennità supplementari inizia il giorno successivo al decesso della madre e prosegue ininterrottamente per 98 giorni o al massimo 154 giorni, se il neonato è dovuto rimanere in ospedale per un periodo prolungato. Il diritto si estingue nel momento in cui il genitore superstite riprende l’attività lucrativa.
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