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Il diritto all’indennità di adozione si estingue al più tardi 12 mesi dopo l’accoglimento dell’adottando. Si estingue prima della scadenza di questo termine se sono state percepite tutte le indennità giornaliere o se l’avente diritto o il figlio muoiono.
Il diritto non si estingue prima se il figlio compie i quattro anni durante il termine quadro.
Il termine quadro non può essere né prorogato né rinviato.