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Hanno diritto al congedo di adozione le persone che:
- accolgono un adottando di età inferiore a quattro anni nella loro economia domestica;
- durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano state assicurate obbligatoriamente all’AVS e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; per le persone di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell’UE/AELS vengono presi in considerazione anche i periodi di occupazione compiuti in uno Stato dell’UE o dell’AELS;
- al momento dell’accoglimento dell’adottando: sono salariate o hanno lo statuto di indipendenti oppure o collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.