L’indennità di adozione per il genitore in questione ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio lordo conseguito immediatamente prima della data indicata nel giustificativo relativo all’accoglimento dell’adottando, ma al massimo a 220 franchi al giorno. Per due settimane di congedo e 14 indennità giornaliere versate, l’importo totale è quindi di al massimo 3080 franchi.
Esempio di calcolo in caso di ripartizione a metà del congedo
Una coppia di coniugi accoglie un adottando. Il padre adottivo lavora a tempo pieno in un’impresa come impiegato di commercio e, prima dell’accoglimento dell’adottando, guadagnava 5400 franchi al mese. Ha dunque diritto a un’indennità di 144 franchi al giorno (5400 x 0,8 / 30 giorni = 144 fr. al giorno). La madre adottiva è una parrucchiera indipendente. Il calcolo della sua indennità si basa sul reddito annuo determinante per l’AVS, convertito in reddito giornaliero. Per questo il reddito annuo è moltiplicato per 0,8 e diviso per 360 giorni. A fronte di un reddito annuo di 45 000 franchi, l’indennità ammonta quindi a 100 franchi al giorno (45 000 x 0,8 / 360 giorni = 100 fr. al giorno).
Quindi, se il congedo è ripartito a metà, il padre adottivo riceve 1008 franchi (7 x 144 fr.) e la madre adottiva 700 franchi (7 x 100 fr.) per il congedo di adozione fruito per intero.