Hanno diritto alle IPG per il periodo d’interruzione tra la scuola reclute e un servizio d’avanzamento o tra due servizi d’avanzamento soltanto le persone prestanti servizio che durante l’interruzione sono senza lavoro; sono considerate senza lavoro le persone prestanti servizio che
- fino alla prima entrata in servizio disponevano di un contratto di lavoro che si è interrotto prima o durante la prima parte del servizio o hanno concluso il tirocinio precedentemente o durante la prima entrata in servizio,
- fino alla prima entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione oppure
- durante l’interruzione hanno esercitato un’attività lucrativa con un salario medio (lordo) inferiore a 345 franchi a settimana.
Durante l’interruzione tra la scuola reclute e un servizio d’avanzamento l’importo delle IPG corrisponde a 69 franchi al giorno se la persona prestante servizio non ha figli, a 110 franchi al giorno se ha un figlio e a 138 franchi al giorno se ha 2 o più figli.
Durante l’interruzione tra due servizi d’avanzamento, l’importo delle IPG è calcolato come durante l’istruzione dei quadri. Tuttavia, l’importo minimo garantito non ammonta a 124 franchi, bensì a 69 franchi al giorno.