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Se il datore di lavoro continua a pagare il salario alla sua dipendente durante il congedo, l’indennità è versata a lui. In tutti gli altri casi è versata alla madre.
Come il salario, l’indennità è versata alla fine di ogni mese. Se l’importo mensile è inferiore a 200 franchi, è versata in una sola volta, al termine del congedo di maternità.